OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Ritardo nella restituzione della cosa locata

09 Settembre 2019

Cassazione civile, sez. III, 16 luglio 2019, n. 18946

Il mero ritardo del conduttore nella riconsegna della cosa locata legittima unicamente la condanna generica al risarcimento del danno da occupazione oltre il limite di durata indicato in contratto e, pertanto, ai fini della sua determinazione dovrà tenersi conto del periodo di effettiva occupazione.

Istituti

  • Art. 1587 c.c. (Obbligazioni principali del conduttore);
  • Art. 1590 c.c. (Restituzione della cosa locata);
  • Art. 1591 c.c. (Danni per ritardata restituzione).

Cassazione civile, sez. III, 16 luglio 2019, n. 18946. Il mero ritardo del conduttore nella riconsegna della cosa locata, legittima soltanto la condanna generica al risarcimento del danno da occupazione oltre il limite di durata indicato in contratto; ogni differente danno, sia esso derivante da danneggiamento dell'immobile o da perdita di opportunità di vendita-locazione, deve essere adeguatamente provato. Ne consegue che l'importo dovuto dall'occupante, non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione.