Un immobile, già ristrutturato, era oggetto di un contratto preliminare di acquisto contestualmente al quale era stata versata caparra confirmatoria. Alla scadenza pattuita l'immobile non veniva però consegnato e il preliminare veniva integrato con l'acquisto di un'ulteriore porzione dello stesso compendio e il versamento di una successiva caparra confirmatoria. Successivamente gli acquirenti scoprivano che non era mai stata rilasciata la concessione edilizia e che l'immobile non era frazionato né frazionabile. Chiedevano dunque la restituzione del doppio della caparra versata. I venditori attribuivano invece l'inadempimento alle controparti per illegittima interruzione delle trattative e chiedevano lo scioglimento del contratto. La vicenda approdava in Tribunale dove veniva accertata l'impossibilità di esecuzione dei contratti preliminari, con conseguente risoluzione, e i venditori venivano condannati alla restituzione del doppio della caparra. La decisione veniva confermata anche in sede di appello, seguiva dunque l'impugnazione da parte dei soccombenti dinanzi alla Cassazione.
Tra i motivi di ricorso proposti, ha trovato accoglimento la doglianza relativa alla violazione/falsa dell'art. 1385, comma 2, c.c. per avere (...).
Fonte: Diritto e Giurstizia