Fattispecie
La Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini della sussistenza dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, il delitto presupposto non deve essere accertato con una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo dello stesso non sia stato giudizialmente escluso in modo definitivo, e che il giudice che procede per il riciclaggio ne abbia incidentalmente riconosciuto la sussistenza.
Istituti
- Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio);
- Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio).
Massima giurisprudenziale
Cassazione penale, sez. II, 14 ottobre 2019, n. 42052. In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.