Fattispecie
Al fine di valutare l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 131-bis c.p. occorre avere riguardo a tutte le peculiarità del caso concreto, effettuando una valutazione complessiva circa le modalità attraverso le quali è stata integrata la condotta e l’esiguità del danno o del pericolo arrecato con la stessa.
Istituti
Art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Massima giurisprudenziale
Cassazione penale, sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 42892. In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., occorre accertare, tra l'altro, che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente dannoso con riguardo al bene tutelato dalla norma incriminatrice. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto (fattispecie relativa alla contestazione nei confronti di un datore di lavoro del reato di lesioni personali colpose accorse ad un lavoratore).