Il ricorso risulta fondato. La pronuncia impugnata, infatti, «nel distinguere tra esercizio "ordinario" e "straordinario" della servitù di passaggio e nel prevedere in sostanza due distinti tracciati per le due anzidette modalità, ha di fatto duplicato l’onere a carico del fondo servente, in violazione del principio generale di non aggravamento sancito dall’art. 1168 c.c.». Il Collegio ribadisce inoltre che il trasferimento della servitù su altra porzione del medesimo fondo servente, sia nel caso in cui sia offerto dal proprietario di quest’ultimo che nel caso in cui sia richiesto dal proprietario del fondo dominante, comporta l’estinzione del diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione.
Viene poi richiamato il principio secondo cui «la maggiore gravosità, per il fondo servente, dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068 c.c., comma 2, come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall’utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all’esercizio di ogni diritto».
In conclusione, il giudice avrebbe dovuto accertare se il nuovo tracciato, in base alle concrete modalità di esercizio del diritto di passaggio, era sufficiente ad assicurare al proprietario del fondo dominante le medesime utilitas del tracciato originario. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Fonte: Diritto e Giustizia