Nel corso di un'assemblea condominiale, veniva deliberata la chiusura delle canne fumarie di alcuni condomini, i cui comignoli erano collocati sul lastrico solare di proprietà esclusiva di un altro condomino che stava realizzando un tetto di copertura. A fronte del successivo rifiuto di rimuovere le canne fumarie da parte del proprietario (che in assemblea era stato sostituito da un delegato, risultato poi un falsus procurator), la ditta appaltatrice delle opere ripristinava la struttura e chiedeva il pagamento della somma per la modifica, anticipata dal proprietario del lastrico che chiedeva poi il rimborso al falsus procurator. Dopo la sentenza del Giudice di Pace, la questione è giunta all'attenzione del Tribunale di Pescara che ha sottolineato in primo luogo che nell'ordine del giorno dell'assemblea non era ricompresa la questione della chiusura della canna fumaria, la quale risultava comunque di proprietà esclusiva del condomino e dunque era sottratta alle competenze deliberative dell'assemblea. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione. (...)
Fonte: Diritto e Giustizia