Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 40378/19; depositata il 2 ottobre
La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è applicabile ai reati in materia di rifiuti (come nel caso di discarica abusiva), allorquando la bonifica volontaria dell’area abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell’ordinanza sindacale di bonifica.
Tratto da Diritto e Giustizia