DIRITTO CIVILE IN GENERE

Esecuzione forzata: condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità

20 Dicembre 2019

Cass. civ., sez. VI, 18 dicembre 2019 n. 33723 (ord.)

In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario dei suddetti beni – non più consegnabili all’obbligato – va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerta la effettiva sussistenza e che in concreto ne liquidi l’importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del semplice titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l’esecuzione per espropriazione ma solo quella di cui agli artt. 605 e segg. c.p.c., tanto meno in base a una auto qualificazione del valore dei beni perduti effettuata dal creditore, anche laddove si assuma esistere un prezzo ufficiale di mercato di essi.  

Fonte: Diritto e Giustizia