La pronuncia emessa dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia - sezione distaccata di Catania - il 21 giugno 2023 rappresenta certamente un precedente giurisprudenziale destinato ad avere ripercussioni nel mondo giuridico.
Il caso nasce all’interno di un procedimento amministrativo avente ad oggetto ben diversa questione (diritto per un Comune di procedere all’esproprio di un terreno privato in ragione di un interesse superiore), all’esito del quale il Consiglio analizza la posizione di uno dei due difensori che hanno patrocinato la causa. Secondo i giudici, l’avvocato in questione non sarebbe iscritto all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori, ed è pertanto sanzionabile. La Corte, dopo aver rigettato nel merito il ricorso principale, rinvia alle autorità amministrative competenti la valutazione delle conseguenze - anche disciplinari - per il legale.
La Corte precisa che il difetto di iscrizione all’Albo speciale porrebbe dubbi in ordine alla liceità della condotta assunta non solo dall’avvocato incriminato, ma anche del collega che ha sottoscritto l’atto processuale. Il legale va dunque escluso dall’accesso al PAT (Portale di Accesso Telematico alla Giustizia amministrativa) e la sentenza deve essere inviata al competente Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell’Ordine cui appartiene l’avvocato.
Fonte: Diritto e Giustizia