Fattispecie
Nell’ambito del contratto di locazione, deve ritenersi nulla la clausola che imponga al conduttore l’eliminazione delle conseguenze dovute all’utilizzo normale del bene.
Istituti
Art. 1571 c.c. (Nozione);
Art. 1587 c.c. (Obbligazioni principali del conduttore)
Massima giurisprudenziale
Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 2019, n. 29329. È nulla la clausola che obbliga l'inquilino a fine locazione ad eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all'uso normale dell'immobile, nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti.