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Accedi / IscrivitiLa richiesta di sequestro del materiale dichiaratamente contraffatto e l’esperimento dell’azione inibitoria sono inammissibili per carenza di interesse ove tali misure cautelari -contemplate rispettivamente degli artt. 129 e 131 codice della proprietà industriale- siano state richieste in relazione ad una attività di contraffazione ormai cessata.