Nel caso in cui il parere richieda l’analisi di un reato di evento di tipo commissivo (es. omicidio con pugnalata mortale al cuore), il nesso di causalità potrà essere così riconosciuto:
“Nel caso de quo, Tizio ha cagionato la morte di Caio, non essendovi dubbi circa la sussistenza del nesso di causalità tra la pugnalata al cuore inferta da Tizio e la morte di Caio. Pertanto, il primo potrà essere chiamato a rispondere del delitto di omicidio ex art. 575 c.p.”.
Riconoscimento del nesso di causalità nei reati omissivi. Introduzione e analisi in astratto dell’istituto ex art. 40, comma 2, c.p.
Laddove invece debba analizzarsi un reato di evento di tipo omissivo (in particolare, omissivo improprio: es. il medico Tizio volutamente non somministra l’antidoto a Caio, punto da un velenosissimo scorpione, con conseguente morte del paziente), dovrà necessariamente premettersi quanto segue:
“Nel caso di specie, è evidente che Tizio non abbia realizzato nessuna condotta attiva, dalla quale sia derivata la morte di Caio. Pertanto, occorre verificare se in capo al medico sussistano profili di responsabilità di natura omissiva.
A tale riguardo, giova richiamare il disposto di cui all'art. 40, comma 2, c.p., ai sensi del quale ‘non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’.
In virtù di tale norma, dunque, affinché sia possibile ravvisare in capo al soggetto agente una responsabilità per omissione, è necessario che sussistano i seguenti presupposti: in primo luogo, che il soggetto agente abbia un obbligo giuridico di attivarsi in presenza di una determinata situazione, al fine di impedire il verificarsi di uno specifico evento; inoltre, che questi si astenga dall'adempiere al predetto obbligo; infine, che dalla sua omissione derivi la realizzazione dell'evento che l'osservanza dell'obbligo avrebbe dovuto scongiurare”.
… e analisi del caso specifico.
Una volta terminata la disamina in astratto dell’istituto di cui all’art. 40, comma 2, c.p., potrà quindi procedersi con l’esame del caso proposto dalla traccia:
“Nel caso in esame, Tizio, in qualità di medico, era titolare di una posizione di garanzia nei confronti del proprio paziente, che comportava, tra gli altri, l’obbligo di curarlo e di adottare tutte le misure necessarie per la salute dello stesso. Ebbene, tale obbligo non é stato osservato da Tizio, il quale si é volutamente astenuto dal somministrare l’antidoto a Caio, indispensabile per la sua salvezza, e tale omissione ha cagionato la morte del paziente. Di conseguenza, Tizio potrà essere chiamato a rispondere, ex art. 40, comma 2, c.p., del delitto di cui all’art. 575 c.p.”.