All’interno di un parere civile, la definizione di rovina e difetti di cose immobili del contratto d’appalto può essere così argomentata:
“L’art. 1669 c.c., rubricato ‘Rovina e difetti di cose immobili’, disciplina un’ipotesi di responsabilità, che secondo parte della giurisprudenza ha natura extra contrattuale, che sorge in capo all’appaltatore quando un immobile destinato a lunga durata rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina per vizio del suolo o per difetto di costruzione. Tale norma, peraltro, trova applicazione quando l’immobile presenti, altresì, dei gravi difetti che incidono sulla stabilità dello stesso”.