All’interno di un parere di diritto civile, la definizione di nullità del contratto può essere così argomentata:
“L’art. 1418 c.c., rubricato ‘Cause di nullità del contratto’, offre un’elencazione delle cause in presenza delle quali il contratto è nullo. A tale riguardo, non pare superfluo precisare che la nullità è la forma più grave di invalidità ed è prevista come sanzione per quei contratti che presentano un’anomalia all’atto della formazione (ad esempio, per mancanza di elementi essenziali) o perché illeciti”.