OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Definizione di mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.)

08 Ottobre 2019

Nello svolgimento di un parere di diritto civile, dovendo trattare la disciplina generale prevista in materia di mancanza di qualità promesse o essenziali, nell’ambito del contratto di compravendita, sarebbe opportuno introdurre l’argomento in questo modo: 

“Ai sensi del primo comma dell’art. 1497 c.c., rubricato ‘Mancanza di qualità’, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni generali previste in materia di risoluzione per inadempimento, qualora la cosa compravenduta non abbia le qualità promesse o quelle essenziali, e purché il difetto ecceda i limiti di tollerabilità stabiliti dagli usi. Come emerge dal dato letterale della norma, la mancanza di qualità viene assimilata ad un’ipotesi di inesatto adempimento, che consente al compratore di utilizzare il rimedio generale della risoluzione del contratto e, qualora sussistano i presupposti, ottenere il risarcimento del danno patito”.