Nell’ambito di un parere civile, l’esame dei presupposti per l’esperimento dell’azione di annullabilità del contratto può essere introdotto in questo modo:
“L’azione di annullabilità, disciplinata agli artt. 1441 c.c. e seguenti, può essere legittimamente esperita, di norma, solo da parte del soggetto nel cui interesse la legge stabilisce l’invalidità, il quale ha l’onere di presentare una specifica domanda per paralizzare l’avversa pretesa fondata su un contratto annullabile. A differenza della nullità, infatti, l’annullabilità non può essere rilevata d’ufficio”.