Dopo l’analisi dell’elemento oggettivo, sarà la volta di quello soggettivo, che potrà presentarsi nel seguente modo:
“Sul piano soggettivo, i diversi soggetti coinvolti devono agire nella reciproca consapevolezza della convergenza delle proprie condotte; tuttavia, tale consapevolezza potrà sussistere anche soltanto in capo a uno dei concorrenti, e in tal caso solo quest’ultimo potrà essere chiamato a rispondere ex art. 113 c.p.”.