Qualora, in ragione delle condizioni o qualità personali dell’intraneus, occorra verificare se possa essere chiamato a rispondere del reato proprio anche l’extraneus, ossia il soggetto sprovvisto delle stesse, dovrà trattarsi l’istituto di cui all’art. 117 c.p., che potrà essere così sviluppato:
“Tale modalità concorsuale prevede un mutamento del titolo di reato a causa delle particolari qualità del colpevole; più precisamente, il concorrente nel reato commesso da altri risponde dello stesso, nonostante sia sprovvisto delle caratteristiche e delle qualità personali richieste per l’integrazione del reato medesimo.
Perché ciò sia possibile, il comportamento dell’extraneus deve essere astrattamente riconducibile all’interno di un’altra fattispecie di reato comune, affine a quella realizzata dall’intraneus”.