DANNI

La non risarcibilità “iure hereditatis” del danno tanatologico in caso di morte immediata o pressoché immediata del danneggiato. Atto di citazione in appello

27 Novembre 2019

Traccia

Tizio si reca quotidianamente a lavoro a bordo del suo motociclo regolarmente assicurato.

Una mattina, mentre sta percorrendo la strada provinciale a velocità sostenuta, superiore ai limiti di legge, impatta con l’auto condotta da Sempronio, il quale, distratto dallo squillo del suo cellulare, non si avvede del semaforo rosso.

L’uomo, a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto, entra in coma e, dopo circa cinque ore, decede presso l’ospedale di Delta, ove era stato immediatamente trasportato.

La moglie Mevia, sconvolta per l’accaduto, dopo aver infruttuosamente esperito la procedura di negoziazione assistita, nella sua qualità di erede, cita in giudizio Sempronio e la Compagnia Assicurativa Gamma affinché, accertata la esclusiva responsabilità del convenuto per la morte del marito Tizio, venga condannato, in solido con l’Assicurazione, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, tra cui quello derivante dalla perdita del bene “vita” subito dal marito a seguito dell’incidente.

In primo grado, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale di Delta, esclusa la sussistenza di qualsivoglia concorso di colpa, condanna Sempronio e la società Gamma al risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli “iure hereditatis”, astrattamente riconoscibili al marito.

Caio, amministratore della Compagnia Assicurativa Gamma, contatta il proprio legale al fine di verificare la correttezza della sentenza di primo grado e di valutare la possibilità di ottenerne la riforma.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più idoneo.

 

Articoli di riferimento

Fattispecie

In caso di sinistro, qualora ad esso consegua, immediatamente o quasi immediatamente, la perdita della vita del danneggiato, deve essere esclusa la possibilità di disporre il risarcimento "iure hereditatis" del danno non patrimoniale in favore della vittima, essendo quest’ultima venuta a mancare nel momento stesso in cui sorgerebbe il suo credito risarcitorio: il danno c.d. tanatologico non è, pertanto, in tale ipotesi risarcibile.

 

Istituti

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4146. Vita e salute sono beni distinti e, dunque, il pregiudizio subito dalla vittima in caso di morte sul colpo o seguita alle lesioni dopo breve lasso di tempo è la perdita della vita, che non costituisce la massima offesa della salute e che, dunque, non dà luogo a un diritto risarcitorio trasmissibile agli eredi quantificabile a partire dall’ipotesi di una invalidità permanente del 100%.
  • Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2016, n. 5684. In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
  • Cass. civ., sez. unite, 22 luglio 2015, n. 15350. In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
  • Cass. civ., sez. unite, 22 luglio 2015, n. 15350. Gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico “vita” un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile.
  • Cass. civ., sez. unite, 11 novembre 2008, n. 26972. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in se considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. (…) Il Giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia inconsapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

Svolgimento

CORTE D’APPELLO DI DELTA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Nell’interesse della Società Gamma, in persona del legale rappresentante pro tempore, …., con sede in …., Via …., n. …., P. IVA …., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta datata …., dall'Avv. ...., C.F. ...., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ...., nella Via ...., n. …., fax …., pec ….

APPELLANTE

CONTRO

Mevia, nata a …., il giorno …., residente in …., C.F. ...., elettivamente domiciliata presso l’Avv. …., che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione

APPELLATA

E CONTRO

Sempronio, nato a …., il giorno …., residente in …., C.F. ....,  elettivamente domiciliato presso l’Avv. …., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta datata …..

APPELLATO

 

AVVERSO

Tutti i punti ed i capi della sentenza n. ...., pronunciata in data ...., dal Tribunale di Delta e depositata in data ...., nella Causa Civile iscritta al n. …. R.G. per l’anno ….

PREMESSO CHE

- Con atto di citazione notificato in data .... e depositato in data ...., Mevia conveniva in giudizio, nanti il Tribunale Ordinario di Delta, Sempronio e l’odierna esponente, citandoli a comparire all’udienza del giorno ...., al fine di ottenere, previo accertamento dell’esclusiva responsabilità di Sempronio, assicurato con Gamma, per la morte del coniuge Tizio, avvenuta in Delta il giorno …., la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta illecita tenuta da Sempronio medesimo.

- In particolare, secondo quanto affermato nell’atto introduttivo, l’attrice intendeva ottenere il ristoro, tra i danni non patrimoniali, del danno derivante dalla perdita del bene “vita” subito dal marito a seguito del sinistro, asseritamente imputabile al fatto esclusivo di Sempronio.

- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ...., si costituiva in giudizio l’odierna appellante, contestando quanto avversariamente dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea, stante la totale infondatezza della stessa.

- Analoghe conclusioni formulava il convenuto Sempronio, con rituale comparsa di costituzione e risposta depositata in data …..

- Con sentenza n. ...., pronunciata in data .... e depositata in data ...., il Tribunale di Delta accoglieva in toto le domande attoree e, per l’effetto, condannava Sempronio e la società Gamma al risarcimento di tutti i danni subiti, ivi inclusi quelli “iure hereditatis”, riconoscibili al defunto.

 

La predetta decisione è palesemente erronea e, pertanto, deve essere riformata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sotto un primo profilo, pare evidente che il Giudicante sia incorso in una inesatta valutazione degli elementi di diritto e di fatto emersi ad esito del giudizio di primo grado.

L’attrice non ha, difatti, adeguatamente assolto il proprio onere probatorio, non essendo riuscita a fornire elementi idonei a superare la presunzione di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c., il quale, dopo aver statuito che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Sul punto, non può non essere ricordato che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo, a tal fine, necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.

Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come può ritenersi l'inosservanza del segnale semaforico, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudicante dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

Ebbene, nessun elemento è stato, nel senso suddetto, offerto dall’attrice – che non ha dunque fornito la prova contraria richiesta dalla norma - né il Tribunale, con l’appellata sentenza, ha compiuto la sopra richiamata valutazione e ciò sebbene sia stato dimostrato dall’odierno appellante che Tizio procedesse a velocità sostenuta, superiore ai limiti di Legge.

Tale elemento non è stato in alcun modo considerato dal Giudice di prime cure che, del tutto apoditticamente ed immotivatamente, ha escluso qualsivoglia concorso di colpa in capo a Tizio.

Invero, proprio alla luce delle risultanze probatorie fornite dall’esponente, deve essere escluso il raggiungimento di una prova certa in ordine alla colpa esclusiva dell’assicurato Sempronio nella causazione del sinistro ed al conseguente superamento della presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.

Nella denegata ipotesi in cui, pertanto, l’adita Corte d’Appello dovesse confermare la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti da Mevia, tale risarcimento dovrà essere debitamente quantificato tenendo conto del concorso di colpa suddetto e della relativa presunzione.

Peraltro, la gravata sentenza è altresì palesemente erronea nella parte in cui, indipendentemente dal riconoscimento o meno del concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., ha condannato l’appellante e Sempronio, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, includendo, tra questi ultimi, i danni “iure hereditatis” ed in particolare il danno derivato dalla perdita del bene vita, subito da Tizio a seguito del sinistro de quo.

Manifesto è l’errore di valutazione nel quale è incorso il Tribunale posto che, nei casi analoghi a quello per il quale si procede, è oramai pacifica la non risarcibilità del cosiddetto danno tanatologico.

Ciò in quanto, nell’ipotesi di morte immediata o che, come nel caso di Tizio, segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni cagionate dall’altrui fatto illecito, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.

In particolare, gli eredi della persona deceduta - ovvero l’appellata Mevia - non possono invocare il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita posto che il bene giuridico “vita” è un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui risarcibilità concreta viene meno proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene.

Sul punto, sono intervenute recentemente, a dirimere un contrasto interpretativo sorto sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno così statuito: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. civ., sez. unite, 22 luglio 2015, n. 15350).

Alla luce di quanto sopra osservato, l’adita Corte di Appello dovrà escludere il danno tanatologico, invocato da controparte ed erroneamente riconosciuto dal Tribunale, dalle voci di danno concretamente risarcibili.

Tutto ciò premesso, la Società Gamma, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

Mevia, nata a …., il giorno …., residente in …., C.F. ....,  elettivamente domiciliata presso l’Avv. …., e Sempronio, nato a …., il giorno …., residente in …., C.F. ....,  elettivamente domiciliato presso l’Avv. …., comparire innanzi alla Corte d’Appello di Delta all'udienza che si terrà il giorno ...., ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Alfa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda attorea in quanto destituita di qualsivoglia fondamento; ovvero, in subordine, in caso di accoglimento della stessa, riconoscere il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. e, in ogni caso, escludere dai danni risarcibili i cosiddetti danni “iure hereditatis”.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro .... .

...., lì ....

                                                                                     Avv. .... (firma)