Sommario | Vedi tutto
Traccia
Scaletta
Questione: interpretazione dell’art. 95, comma 10, Codice dei contratti pubblici, rubricato “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”. Più precisamente, la problematica sottesa al caso prospettato dalla traccia riguarda l’ipotesi di mancata indicazione, da parte del concorrente, dei costi per la sicurezza e le conseguenze derivanti da tale omissione.
Tipologia di atto: Ricorso al TAR
Motivi:
- Primo motivo: concerne la necessità che il concorrente indichi, fin dal momento della presentazione dell’offerta, i propri costi di manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale, in conformità con i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e trasparenza sanciti dalla direttiva 2014/24/UE e recepiti dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto à immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara per avere omesso di indicare nella propria offerta economica i costi relativi agli oneri di sicurezza aziendale.
- Secondo motivo: riguarda l’inammissibilità del soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante, in quanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, non è possibile ricorrere a tale procedura in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale afferente all'offerta economica e all'offerta tecnica.
- Terzo motivo: inosservanza da parte dell’AUSL di aprire la fase di verifica di congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, in quanto nettamente inferiore rispetto a quella presentata da Alfa, in aperto contrasto con quanto disposto dagli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
- Domanda di sospensiva: fumus boni iuris + periculum in mora.
- Conclusioni
- Procura.