AVVOCATO

Esame Avvocato 2019. Atto giudiziario di diritto amministrativo

19 Dicembre 2019

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Traccia

L’impresa Alfa partecipa nel 2019 a una procedura di gara sopra la soglia comunitaria indetta da una AUSL per l’affidamento del servizio triennale di raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della procedura l’impresa Alfa si classifica al secondo posto mentre risulta aggiudicataria l’impresa Beta, unica partecipante alternativa che ha presentato un’offerta economica di molto inferiore a quella di Alfa non sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 D.lgs. n. 50/2016.
Decorso il termine di 35 gg. previsti dall’art. 32 comma 9 D.lgs. n. 50/2016 e nell’imminenza della sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’impresa Beta, l’impresa Alfa a seguito di accesso agli atti della gara scopre che l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato nella sua offerta economica che il prezzo presentato è comprensivo di tutti i costi a suo carico, non ha indicato l’importo degli oneri di sicurezza aziendale (elemento non espressamente richiesto nel bando di gara nel quale era contenuto un generico rinvio alle norme del codice dei contratti pubblici), come pure che in relazione a tale aspetto l’AUSL appaltante prima dell’aggiudicazione ha acquisito da Beta mediante soccorso istruttorio un documento integrativo recante l’indicazione di detta voce. Il candidato assunte le vesti del legale di Alfa rediga l’atto giudiziale più adeguato a tutelare ogni ragione della propria assistita.

Scaletta

Questione: interpretazione dell’art. 95, comma 10, Codice dei contratti pubblici, rubricato “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”. Più precisamente, la problematica sottesa al caso prospettato dalla traccia riguarda l’ipotesi di mancata indicazione, da parte del concorrente, dei costi per la sicurezza e le conseguenze derivanti da tale omissione.

 

Tipologia di atto: Ricorso al TAR

 

Motivi:

  • Primo motivo: concerne la necessità che il concorrente indichi, fin dal momento della presentazione dell’offerta, i propri costi di manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale, in conformità con i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e trasparenza sanciti dalla direttiva 2014/24/UE e recepiti dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto à immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara per avere omesso di indicare nella propria offerta economica i costi relativi agli oneri di sicurezza aziendale.

 

  • Secondo motivo: riguarda l’inammissibilità del soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante, in quanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, non è possibile ricorrere a tale procedura in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale afferente all'offerta economica e all'offerta tecnica.

 

  • Terzo motivo: inosservanza da parte dell’AUSL di aprire la fase di verifica di congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, in quanto nettamente inferiore rispetto a quella presentata da Alfa, in aperto contrasto con quanto disposto dagli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5,  D. Lgs. n. 50/2016.

 

  • Domanda di sospensiva: fumus boni iuris + periculum in mora.
  • Conclusioni
  • Procura.