Testamento olografo
SUCCESSIONE IN GENERENel Giugno del 2008 Tizio decedeva, lasciando erede, per testamento olografo datato 20 Dicembre 2007, la nipote Caia, la quale insieme alla propria famiglia conviveva con il testatore.
Responsabilità medica e chance
DANNITizia, essendo afflitta da tempo da forti dolori alla schiena e all'addome, il giorno 7 Agosto 2008, a seguito di appuntamento viene sottoposta, presso il servizio di gastroenterologia dell'Ospedale Alfa a visita da Caia (Dirigente del Servizio Autonomo di Gastroenterologia dell'Ospedale) e, quindi, su disposizione della medesima, ad immediata ecografia epatica ed addominale da Mevia con la supervisione di Sempronio.
Responsabilità dell'ente pubblico per i danni verificatisi lungo la banchina
DANNITizio, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore una strada comunale, al fine di agevolare il sorpasso di un autocarro, s'era spostato a destra sull'adiacente banchina, aveva perso l'equilibrio, era caduto dal mezzo ed aveva riportato lesioni gravissime.
Azione di riduzione e termine di prescrizione - Traccia 11 dicembre 2007 (Parere civile n. 2)
SUCCESSIONE IN GENERETizio, vedovo, il 10.01.1996, muore lasciando testamento olografo, pubblicato il 20.03.1997, nel quale dispone dell’intero suo patrimonio in favore della badante Venia, in segno di riconoscenza per averlo accudito con affetto e premura durante gli ultimi anni della propria vita, evitando volontariamente di istituire eredi i suoi tre figli, Caio, Sempronio e Filano.
Preliminare di vendita di bene in comunione legale
DIRITTI REALITizio è proprietario di un immobile sito in Roma alla via Verdi, 20 , acquistato con sua moglie Caia, dopo il matrimonio.
Rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto
OBBLIGAZIONI E CONTRATTITizio acquista da Caio un appartamento, sito in Bari, al prezzo di 250000 euro. Caio, pur avendo incassato l’acconto di 50000 euro, non consegna le chiavi dell’appartamento nel termine previsto dal contratto.
Prelazione legale
DIRITTI REALILa società Alfa e la società Beta sono comproprietarie di un immobile sito alla via Verdi in Roma, concesso in locazione per uso commerciale a Tizio. La società Alfa, alienava la quota di due terzi dell'immobile comune all'altra condomina locatrice, società Beta.
Dolo omissivo - Traccia 11 dicembre 2007 (Parere civile n.1)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTITizio nel giugno del 2000 vendeva a Caio un appartamento di cospicuo valore sito all’interno del condominio Beta, omettendo all’acquirente che l’appartamento in questione necessitava di diversi, sia pur modesti, lavori di ristrutturazione, soprattutto in relazione ad un muro dell’appartamento per il quale 5 anni addietro il condominio confinante aveva proposto azione di danno temuto ottenendo, altresì, la condanna del condominio Beta, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza.
Responsabilita’ della banca per pagamento di un assegno non trasferibile
OBBLIGAZIONI E CONTRATTINel corso di un pluriennale rapporto contrattuale la società Alfa era solita saldare le prestazioni pubblicitarie della società Beta tramite assegni bancari emessi dalla banca Delta, muniti di clausola di non trasferibilità ad essa intestati.
Diritti reali - condominio
COMUNIONE E CONDOMINIOTizio è proprietario di un locale, sito al pian terreno del condominio di via Verdi, 54 in Roma, destinato ad esercizio commerciale che non ha, tuttavia, alcun collegamento interno con il palazzo. Il locale, pur facendo parte di suddetto condominio, inoltre ha il numero civico 56, sempre lungo la medesima via.