Cosa prevede il d.l. in questione? Si introducono norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area. Inoltre, si agisce sull'applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, «con l'obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge», attraverso specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.
Il testo prevede:
- la nomina di un Commissario straordinario che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d'intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario d'interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale;
- l'estensione dell'applicabilità del cosiddetto “DASPO urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni;
- per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio;
- in materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto “DASPO Willy” contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale;
- l'inasprimento delle pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro;
- l'aumento di un anno della durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento;
- si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d'armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle le sanzioni relative a tale reato;
- per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'”avviso orale” (si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni - reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164);
- per la prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
- per ciò che riguarda il processo penale a carico di imputati minorenni,
- si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
- si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
- si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti);
- nell'ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il PM informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza;
- si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;
- l'aumento della sicurezza degli istituti penali per minorenni;
- si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione.
Il Governo ha approvato anche:
- un d.l. che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese;
- un d.l. che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;
- cinque decreti legislativi di attuazione di norme europee, in tema di: cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19; Testo unico della finanza e il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; stabilità del mercato finanziario; protezione degli animali durante l'abbattimento; nomina del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) da parte del CSM.
Fonte: Diritto e Giustizia