Il d.lgs. in questione, c.d. correttivo alla Riforma dello sport, corregge e semplifica diversi aspetti della disciplina in esame per i datori di lavoro. Ma vediamolo nel dettaglio.
Il testo del provvedimento si concentra sul d.lgs. n. 36/2021 (per la parte legata al lavoro sportivo) entrato in vigore il 1° luglio 2023. Inoltre, si evidenziano anche le novità inerenti gli altri quattro provvedimenti attuativi (i d.lgs. nn. 36, 37, 38, 39 e 40 per l'appunto).
Le principali novità
Da oggi nella definizione di lavoratore sportivo rientrano le seguenti figure:
- l'atleta,
- l'allenatore,
- l'istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico,
- il direttore di gara,
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Inoltre, il correttivo bis prevede che i lavoratori dipendenti delle PA possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche:
- in qualità di volontari,
- fuori dall'orario di lavoro (fatti salvi gli obblighi di servizio)
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
In questo caso, si avrà diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- Per ciò che riguarda l'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, si avrà un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport.
- Mentre per la disciplina riguardante i direttori di gara, per ogni singola prestazione sarà sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, (oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo).
- Infine, ai lavoratori sportivi titolari di collaborazioni coordinate e continuative si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51, l. n. 289/2002, in quanto «soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente».
ALLEGATI
Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120; in G.U. del 4 settembre 2023, n. 206
Fonte: Diritto e Giustizia