AVVOCATO

Corsi di formazione per l’esame avvocato: il parere del Consiglio di Stato

30 Aprile 2020

Premessa: nuove modalità per l’esame avvocato e corsi di formazione. Con la conversione del c.d. decreto Milleproroghe (d.l. n. 162/2019) in l. n. 8/2020, è stato modificato l’art. 49, comma 1, l. n. 247/2012 con conseguente differimento di altri due anni dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Sulla base di tale premessa, il Ministero afferma che «si rende necessario allineare alla nuova proroga del regime transitorio dell’esame di abilitazione anche la decorrenza dell’obbligo di frequenza di cui all’articolo 43 della legge n. 247 del 2012, posto che la disciplina regolamentare dei corsi di formazione è finalizzata alla preparazione dell'esame di Stato».

 

Entrata in vigore. Passando all’esame del testo elaborato dal Ministero, sottolinea che l’art. 10 d.m. 9 febbraio 2018, n. 17 (recante il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato) nel testo attualmente in vigore stabilisce: «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore». Ne consegue che il nuovo regime dovrebbe applicarsi a coloro che si iscrivono nel registro dei praticanti a partire dall’1 aprile 2020, essendo il regolamento entrato in vigore il 31 marzo 2018.
Secondo il parere di Palazzo Spada, richiamando l’art. 49 l. n. 247/2012 come modificato dal decreto milleproroghe citato, «l'opzione legislativa per un ulteriore differimento biennale delle nuove modalità di espletamento dell'esame di avvocato è diretta anche a consentire al legislatore di riconsiderare nel suo complesso la disciplina dell'accesso alla professione forense. Sotto tale aspetto, nonostante il fatto che il regolamento disciplini unicamente il profilo dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, reputa la Sezione che risulti coerente l’allineamento dell’entrata in vigore del regolamento con l’entrata in vigore delle norme di rango legislativo. Non v’è dubbio, infatti, che nel disegno complessivo la preliminare formazione del praticante – da realizzare anche tramite la frequenza dei corsi previsti dal regolamento – costituisca un aspetto inscindibile delle nuove modalità di esame sia nella formulazione attuale della legge sia nella prospettiva di una revisione di questa». Inoltre, al fine di escludere che altri differimenti dell’entrata in vigore della legge rendano necessarie ulteriori modifiche al regolamento, il Consiglio di Stato «suggerisce al Ministero di valutare l’opportunità di allineare definitivamente l’entrata in vigore del regolamento con quella della legge, modificando così l’articolo 10, comma 1, del DM 9 febbraio 2018, n. 17: “Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo previsto dall’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modificazioni”».