Nell’esaminare il ricorso proposto dalla docente con cui ha impugnato le graduatorie generali di merito relative al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto con il decreto dipartimentale n. 1546/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rilevato la manifesta irricevibilità del ricorso per deposito tardivo ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
In particolare, il TAR ricorda che ai sensi dell’art. 45 c.p.a., il deposito del ricorso notificato alle parti deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica per il destinatario.
Tuttavia, considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19, il legislatore ha introdotto all’art. 84 d.l. n. 18/2020 un periodo di sospensione straordinaria nell’ambito del processo amministrativo dall’8 marzo al 15 aprile 2020. Con riferimento poi alla sola notifica degli atti introduttivi del giudizio, tale termine è stato ulteriormente esteso, con l’art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020, fino al 3 maggio 2020.
Pertanto, secondo il TAR Lazio, alla luce della normativa emergenziale richiamata, il deposito del ricorso principale avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 aprile 2020. Ed ancora, precisa il Tribunale Amministrativo, «anche a voler applicare la normativa più favorevole introdotta dal richiamato art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020 che, tuttavia, nell’estendere la portata temporale della sospensione processuale fa espresso riferimento alle sole notificazioni e non anche al deposito dei ricorsi, non si giungerebbe ad un diverso risultato, posto che il gravame avrebbe comunque dovuto essere depositato entro il 18 maggio 2020 anziché il 21 maggio, come avvenuto nel caso di specie».