Il Consiglio di Stato ha chiarito che i richiedenti asilo possono beneficiare delle misure di accoglienza di primo livello solo per il tempo necessario per esaminare la domanda di protezione internazionale. Dunque, l’Autorità amministrativa deve disporre la cessazione della suddetta misura una volta che lo straniero abbia ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Fonte: Diritto e Giustizia