PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)

L’utile modesto non è di per sé sintomo di un’anomalia economica dell’offerta aggiudicataria

09 Novembre 2020

Tar Lombardia

In tema di gare d’appalto ed anomalia economica dell’offerta aggiudicataria, l'utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico.

 

Così il TAR Lombardia con la sentenza n. 2044/20, depositata il 30 ottobre, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera comunale di aggiudicazione della gara indetta per i lavori di costruzione di una scuola secondaria di primo grado.
Le ricorrenti, in qualità di imprese raggruppate collocatesi al secondo posto della graduatoria, lamentano, per quanto d’interesse, l’anomalia dell’offerta aggiudicataria nel suo complesso. Secondo le ricorrenti l’errore nella giustificazione delle singole voci di costo comporterebbe un errore dei valori economici totali dell’offerta e quindi la necessità di una rettifica della sua formulazione.
La censura si rivela infondata per mancanza di prova circa tale anomalia.

Il TAR richiama l’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 e ricorda come la giurisprudenza abbia chiarito che «il subprocedimento di verifica dell’anomalia non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio» (Cons. Stato n. 63263/18).
Sulla base di tale premessa, la pronuncia ricorda che «la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala».
Inoltre, sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti «al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico».
Nel caso di specie, dagli errori di calcolo delle singole voci dell’offerta non può essere dedotto automaticamente un errore nel calcolo del valore totale dell’offerta – che secondo le ricorrenti avrebbe dovuto essere rettificato in aumento -. Manca in conclusione la dimostrazione dell’insostenibilità dell’offerta dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno.
Il ricorso viene conclusivamente respinto.

 

Fonte: Diritto e Giustizia