DANNI

Lucro cessante. Per il danno da ritardo all'infortunato si alla valutazione equitativa ma non sommaria

30 Aprile 2009

Cass. civ., Sez. III, Sentenza 20 Aprile 2009, n. 9344

La vittima dell’illecito extracontrattuale può avere diritto anche al danno da ritardo nella liquidazione «per equivalente»: il giudice decide in base a criteri equitativi, ma non può limitarsi a riconoscere una certa somma senza altre specificazioni.