Deve ritenersi preclusa la legittimazione a proporre l'azione per l'efficienza di cui al d.lgs. n. 198/2009 da parte di una associazione che non dimostri di rappresentare una classe ‘determinata ed omogenea' di ‘utenti e consumatori'.
«Secondo i principi generali, la legittimazione ad agire si identifica nella titolarità dell'azione, nel senso che legittimato ad agire è quel soggetto che l'ordinamento giuridico considera essere idoneo a presentare l'azione dinanzi al giudice, sicchè deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal medesimo provvedimento. Nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire in giudizio coincide con la titolarità di una posizione giuridica qualificata riconducibile ad un (...).
Fonte: Diritto e Giustizia