AVVOCATO

L’avvocato sotto processo disciplinare con febbre e influenza può chiedere il rinvio dell’udienza?

16 Novembre 2020

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili

Tema molto acceso in questo periodo è la configurabilità del legittimo impedimento nel caso in cui l’avvocato sia stato coinvolto nella pandemia da COVID-19. Con la sentenza n. 3477/20, relativa ad un procedimento disciplinare concluso nel 2019, le Sezioni Unite ritengono legittima la decisione del CNF di rigettare la richiesta di rinvio dell’udienza avanzata da un avvocato affetto da patologia influenzale attestata da certificazione medica, dalla quale risultava uno stato febbrile ma non l’attestazione di ulteriori sintomi respiratori.

 

Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare dal COA di Perugia per aver tenuto comportamenti non confacenti ai doveri di correttezza, probità, dignità, decoro e diligenza. Il procedimento, durante il quale veniva ascoltato sia il cliente che aveva fatto la segnalazione che l’incolpato, si concludeva con l’irrogazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno.
La sanzione veniva confermata dal CNF su impugnazione dell’avvocato, nonostante egli avesse avanzato istanza di differimento dell’udienza di discussione per documentato legittimo impedimento a comparire dovuto ad una sindrome influenzale.
L’avvocato ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte invocando la nullità del procedimento dinanzi al CNF.

 

La Corte ricorda che, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, trovano applicazione «quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità, come è nel caso del legittimo impedimento a partecipare all’udienza disciplinare, di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale» (SS.UU. n. 412/20).
L’incolpato ha dunque diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza disciplinare se allega e dimostra di trovarsi in una situazione di legittimo impedimento, intendendosi per tale solo l’impedimento assoluto a comparire e non qualsiasi situazione di difficoltà. Infatti «l’impedimento a comparire, previsto dall’art. 420-ter c.p.p., norma di riferimento applicabile al procedimento disciplinare, concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile nè contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo».
Correttamente dunque il CNF ha respinto l’istanza di rinvio del ricorrente avendo verificato, sulla base dei protocolli dell’Istituto Superiore di Sanità, che la certificazione medica prodotta era priva dell’attestazione di almeno uno dei sintomi respiratori (tosse, mal di gola, respiro affannoso) che esprimono il carattere acuto della patologia influenzale e che unitamente allo stato febbrile avrebbero potuto convincere circa l’effettiva assolutezza dell’impedimento.
Ritenendo infondate anche le censure relative al merito della questione, la Corte rigetta il ricorso.

 

Fonte: Diritto e Giustizia