DANNI

L’amministrazione scolastica può prevedere la materia senza autorizzazione dei genitori

25 Febbraio 2008

Cass. civ., Sez. Un.,  Ordinanza 5 Febbraio 2008, n. 2656

E' certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’ approccio alla materia sessuale, ma anche nell’insegnamento di specifiche discipline.