L'esclusione per l'omesso versamento di un tributo locale. Nell'ambito di una gara per l'affidamento del servizio di raccolta-trasporto di rifiuti e per la gestione di un centro pubblico di selezione delle differenziate secche, la Stazione appaltante escludeva l'unica impresa concorrente, in applicazione dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, stante l'omesso pagamento, grave e definitivamente accertato, da parte del detto operatore di imposte e tasse locali.
A fronte di ciò, l'impresa esclusa insorgeva avverso tale provvedimento, sino al Consiglio di Stato incentrando le proprie doglianze, con ricorso in appello, sul seguente principale motivo: l'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti contemplerebbe soltanto l'esclusione per le violazioni gravi secondo la disciplina tributaria nazionale, e non si occuperebbe delle violazioni tributarie-fiscali relative all'omesso pagamento di tributi locali. Dunque, in asserita ragione di questa censura, l'Amministrazione pubblica sarebbe incorsa in un preteso eccesso di potere!
La ratio del requisito di regolarità fiscale. Al fine di inquadrare il caso de quo, giova osservare preliminarmente che tale importante questione giuridica – “nuova” al panorama giurisprudenziale – è stata recentemente trattata dall'A.N.A.C., con delibera n. 295 del 1° aprile del 2020, che ha fornito un'interpretazione tesa all'inclusione del mancato pagamento dei tributi locali nell'ambito delle violazioni fiscali di cui alla sopracitata disposizione normativa.
In detto contesto, infatti, l'anzidetta Autorità Nazionale, nell'addivenire a tale conclusione, ha osservato che «la ratio del requisito di cd. regolarità fiscale è quella di tutelare la stazione appaltante, consentendo la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica solo agli operatori economici solvibili e solidi sotto il profilo finanziario, cioè che non presentino segnali di inaffidabilità tali da rendere incerta la capacità di corretta esecuzione delle opere o servizi loro affidati». Dunque, non può escludersi che anche dal mancato pagamento di un tributo locale sia desumibile da parte dell'Amministrazione, con congrua ed adeguata motivazione, l'inaffidabilità dell'impresa concorrente.
Un nuovo precedente giurisprudenziale. Ebbene, i Giudici di Palazzo Spada, nel caso di specie, dopo aver ripercorso la ratio legis della normativa in questione, hanno enucleato il seguente innovativo principio: «la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall'omesso pagamento di tributi locali. Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all'esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali»,
Del resto, la disciplina dettata dal Legislatore prevede proprio «l'esclusione dalla gara per il fatto oggettivo della grave violazione tributaria, atteso che la ratio della norma è quella di escludere dalla gara l'impresa che non offra una totale affidabilità».
Oltretutto, è stato aggiunto che, sotto un profilo letterale, il Codice dei contratti pubblici, a ben vedere, si riferisce alla legislazione italiana nel suo complesso e non vi è dubbio che un tributo locale, come «la Tarsu (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 149/2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1993».
Pertanto, in sintesi, in presenza di una grave violazione tributaria anche di natura “locale”, definitivamente accertata, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerte, l'esclusione dell'aggiudicataria costituisce per la Stazione appaltante un atto dovuto, ferma la regola che tale potere va comunque esercitato al ricorrere di due consolidati presupposti:
1. la gravità della violazione, costituente un concetto giuridico indeterminato;
2. il definitivo accertamento della stessa, costituente un concetto giuridico determinato.
Fonte: LAmministrativista.it