Avverso la decisione del giudice amministrativo va riconosciuta la legittimazione a proporre opposizione di terzo, oltre che ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti ed ai controinteressati non facilmente identificabili, anche ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella della parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.
Sul tema il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 699/20, depositata il 3 agosto.
Nell’ambito di una controversia nata dalla partecipazione ad un concorso pubblico per titoli ed esami per 3 posti di segretario parlamentare, la pronuncia in oggetto esamina la questione dell’individuazione del terzo legittimato a proporre opposizione nel giudizio amministrativo. Il ricorrente aveva infatti proposto opposizione di terzo avverso la sentenza del TAR Sicilia con cui un altro candidato aveva ottenuto la riammissione in graduatoria, superando così la posizione raggiunta dal ricorrente. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal TAR secondo il quale presupposto per la proposizione dell’opposizione di terzo è la violazione del diritto di difesa a danno del litisconsorte necessario, ipotesi non sussistente nel caso di specie. Sottolineava inoltre il TAR che anche in caso di esclusione del controinteressato dalla graduatoria, il ricorrente non sarebbe comunque risultato vincitore.
La questione è dunque giunta all’attenzione del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano.
Secondo la pronuncia in commento, il TAR ha erroneamente dichiarato inammissibile l’opposizione avendo trascurato il fatto che la legittimazione non spetta solo ai controinteressati pretermessi, sopravvenuti e c.d. occulti. Difatti «la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta - oltre che ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti ed ai controinteressati non facilmente identificabili (e l’appellante non rientra in alcuna delle richiamate categorie), anche - in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione». In tal senso, l’art. 108, comma 1, c.p.a. (come modificato dal d.lgs. n. 195/2011) richiede due elementi ai fini della legittimazione a proporre opposizione ovvero la mancata partecipazione al giudizio e il pregiudizio recato dalla sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l’opponente sia titolare (cfr. CdS n. 2895/18). Nel caso di specie, l’appellante, in quanto aspirante alla nomina in caso di scorrimento della graduatoria e pregiudicato dall’inserimento nella stessa (ed in posizione migliore) di altro soggetto originariamente escluso, era legittimato alla proposizione dell’opposizione di terzo avverso la sentenza che aveva annullato il provvedimento di esclusione del candidato in questione.
Analizzando infine il merito dell’impugnazione, il Consiglio si pronuncia definitivamente sull’appello con pronuncia di rigetto.
Fonte: Diritto e Giustizia