Il C.g.a ha ritenuto che il mero duplicato informatico di un ricorso che sia già stato presentato dalla medesima parte avverso la stessa ordinanza sia giuridicamente inesistente come autonomo ricorso, non essendoci la volontà della parte di proporlo e depositarlo ma essendo il risultato di errori o difetti del sistema informatico.
Duplicato informatico del ricorso. L’appellante, rivolgendosi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, presentava istanza di cancellazione del ricorso poiché esso rappresentava un mero duplicato informatico di un altro ricorso proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza.
Negata l’esistenza giuridica del clone informatico. In proposito il c.g.a. ha osservato che il “clone informatico” di un ricorso che sia già stato presentato è giuridicamente inesistente come autonomo ricorso, non essendoci la volontà della parte di proporlo e depositarlo ma essendo il risultato di errori o difetti del sistema informatico.
Infatti, sottolineano i Giudici, «il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta capacità giuridica e di agire e neppure quella di proporre ricorso giurisdizionale».
Chiarito ciò, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene di non dover provvedere su un ricorso inesistente.
Fonte: ilprocessotelematico.it