DANNI

Danno cagionato da animali randagi e profili di responsabilità

04 Ottobre 2019

Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2019, n. 23633

Fattispecie

In materia di danni causati da animali randagi, è tenuto al risarcimento l'ente cui è attribuito il compito di prevenire i pericoli connessi al fenomeno del randagismo. 

Istituti

o        Art. 2052 c.c. (Danno cagionato da animali) 

Cassazione civile, sez. III, 24 settembre 2019, n. 23633. La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per la incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito di cattura e custodia degli animali vaganti o randagi, infatti, può considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile. (Nel caso concreto il fondamento della responsabilità delle Aziende USL, i cui servizi veterinari devono collaborare, ai sensi della legge regionale, alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni, è, dunque, rinvenibile negli obblighi di cattura e custodia dei cani privi di proprietario, la cui violazione è rilevante anche quanto ai profili civilistici).