Nello svolgimento di un parere civile, dovendo trattare la disciplina prevista in materia di legittima difesa sarebbe opportuno introdurre l’argomento in questo modo:
“L’art. 2044 c.c., rubricato ‘Legittima difesa’, disciplina una causa di esclusione dell’antigiuridicità di un fatto dal quale è conseguito un pregiudizio in danno di un terzo: da ciò discende che, in detta ipotesi, l’autore della condotta non è obbligato a risarcire il danno prodotto”.