Su istanza di Alfa S.p.A., il Tribunale di Roma emette un decreto ingiuntivo nei confronti della società Star S.r.l. con cui le si ingiunge di pagare l’importo di Euro 150.000,00 in favore della ricorrente. Il decreto viene emesso senza clausola di provvisoria esecuzione e viene notificato in data 10 ottobre 2019. Nel ricorso Alfa ha dedotto (i) di aver concesso in locazione alla società Beta S.r.l. un immobile di sua proprietà sito a Roma a fronte di un canone di locazione annuo di Euro 150.000,00, (ii) che la società Star S.r.l. si era costituita fideiussore sino all’importo massimo di Euro 225.000,00 garantendo l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti, a carico di Beta, dal contratto di locazione, (iii) che il contratto di locazione si era risolto per inadempimento del conduttore il quale aveva omesso di corrispondere l’intero canone dovuto per l’anno 2011 ed il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 5 gennaio 2012, (iv) che in data 10 marzo 2012 Beta era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, (v) che, a seguito di tempestiva domanda proposta in data 11 dicembre 2012, il credito Alfa S.p.A. per Euro 150.000,00 era stato ammesso al passivo del fallimento di Beta, (vi) che la procedura di fallimento aperta a carico di Beta si era chiusa in data 11 ottobre 2014 per assoluta mancanza di attivo e (vii) che, pertanto, Star S.r.l. doveva essere condannata al pagamento dell’importo di Euro 150.000,00 nella sua qualità di fideiussore. Avverso il decreto ingiuntivo propone opposizione Star S.r.l. con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 18 novembre 2019 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, in data 13 dicembre 2019. Nel ricorso in opposizione Star S.r.l. eccepisce la prescrizione del diritto di credito fatto valere in via monitoria da Alfa; a sostegno della eccezione di prescrizione Star S.rl. deduce che tra la data di scadenza dell’obbligazione garantita (5 gennaio 2011) e quella di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo (10 ottobre 2019) erano inutilmente decorsi più di 8 anni e, quindi, un termine incontestabilmente superiore a quello di cui all’articolo 2948, n. 3), c.c. Assunte le vesti di difensore di Alfa S.p.A. redigete l’atto ritenuto più opportuno.
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